A.S.D. Yoga Citra via del Santo 30, 35123. Padova
C.F. 92296920280,
MODELLO
ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ
SPORTIVA
Il presente modello organizzativo e di
controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ASD
YOGA CITRA (di seguito, l’Associazione), come previsto dal comma 2 dell’articolo
16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida
pubblicate dal CSEN APS.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi
funzione o titolo all’attività della ASD, indipendente dalla
disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di
approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di
recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali
emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta
Nazionale del CONI. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le
Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello è quello di
promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il
rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e
garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità,
tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i
tesserati.
Il presente modello organizzativo e di
controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato
sulla homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della
medesima nonché comunicato al Safeguarding Office del CSEN raggiungibile via
mail all’indirizzo salvaguardi@csen.it, insieme alla nomina del Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni nominato direttamente dalla ASD
Diritti e doveri
A tutti i tesserati e le tesserate sono
riconosciuti i diritti fondamentali:
- a un trattamento dignitoso e rispettoso in
ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia,
violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione,
indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico
siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo
e in qualsiasi funzione e/o ruolo all’attività sportiva, in forma diretta o
indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a
tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli
altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il
Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie,
della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il
Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte
discriminatorie adottato dal CSEN APS.
Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello, costituiscono
comportamenti rilevanti:
- l’abuso psicologico: qualunque atto
indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione,
l’isolamento
o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità
e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del
tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o
tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio
di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare
direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche
o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali
atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di
una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare
ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito
rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di
sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale: qualunque atto o
comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale,
non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o
comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni
sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi
connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma
di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio,
degradante o umiliante;
- l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o
condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e
considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato
o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere
condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare
il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un
dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che
derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o
comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di
intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando
un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e
sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o
psicologici del tesserato;
- l’incuria: a mancata soddisfazione delle
necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento,
il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi
comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti
possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri
strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso
del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere
o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di
prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato
che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o
isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto
fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva,
diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di
danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i comportamenti discriminatori; qualsiasi
comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su
etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico,
prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi
in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità
informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni
L’A.S.D. tramite il Consiglio Direttivo nomina
un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di
prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci
nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli
sportivi ed in generale di tutti i tesserati.
Il Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente
dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà
selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze
comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate.
Dovrà essere opportunamente formato e
partecipare ai seminari informativi organizzati dal CSEN APS al quale l’ASD/SSD
è affiliata.
Prima della nomina andrà acquisito il
certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come
responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati
non colposi.
In ogni caso, il Responsabile Safeguarding
all’interno della ASD/SSD svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e
l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di
eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di
safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.
Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a
sensibilizzazione i membri dell'ASD/SSD sulle questioni di safeguarding e sarà
tenuto a collaborare con le autorità competenti.
Il Responsabile safeguarding dovrà definire e
pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione
sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure
per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile safeguarding dovrà garantire
la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di
abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in
modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
Il Consiglio direttivo potrà sospendere o
rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai
requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla
protezione dei minori.
Uso degli spazi dell’Associazione
Deve essere sempre garantito l’accesso
ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le
sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e
delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso
all’Associazione
devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia
situazione di rischio.
Durante le sessioni di allenamento o di prova
è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli
atleti e alle atlete dell’ASD.
Durante le sessioni di allenamento o di prova
non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o
genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o
dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate
sotto gli 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
In caso di necessità, fermo restando la
tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora
necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o,
in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un
tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le
procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona
offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente
almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente,
collaboratore, eccetera).
Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un
pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in
condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui
alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di
parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. Durante le trasferte di
qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti
accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni
necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed
evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
Inclusività
L’Associazione/Società garantisce a tutti i
propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive
dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia,
convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento
sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
L’Associazione/Società si impegna, anche
tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società
sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con
disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche
tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel
gruppo di atleti tesserati per l’Associazione/Società loro coetanei.
L’ASD si impegna a
garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di
vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti
alle attività dell’associazione anche mediante sconti delle quote di
tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del
terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.
Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
Segnalazione dei comportamenti lesivi
In caso di presunti comportamenti lesivi, da
parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati,
soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla ASD tramite
comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo e-mail a password di accesso a tale indirizzo email
sarà in possesso esclusivamente del Responsabile.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se
necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Office CSEN per la
tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie all’indirizzo
e-mail salvaguardia@csen.it
In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione
deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.
L’Associazione deve garantire l’adozione
di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione
secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una
segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel
presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in
procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o
iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Sistema
disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i
comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
- mancata attuazione colposa delle misure
indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante
(es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel
presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante
(es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore
e l’Associazione/Società
in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del
segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di
segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei
confronti dell’Associazione/Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le
attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari
del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti
o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema
disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in
ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore
della violazione e l’Associazione/Società, nonché del rilievo e
gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore.
Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di
imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione,
tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività
lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione
funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato,
presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di
responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione,
unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver
caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere
portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi
ritenuti più idonei dall’Associazione/Società.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori
retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori
retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la
violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione,
e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti,
possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate
alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva
delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- risoluzione del contratto e, in caso di
collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. Ai
fini del precedente punto:
1. incorre nel provvedimento disciplinare del
richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera
negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a
tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere
e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di
attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute
nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione
scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella
commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o
violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice
di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti,
nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non
conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la
violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della
risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le
prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento
inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra
quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale ,
ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III
del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva
per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques,
609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo
interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione
di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso
alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti,
incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da
impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’Associazione,
possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate
alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva
delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- rescissione del rapporto di volontariato e,
in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. Ai
fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni
nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
Obblighi informativi e altre misure
L’Associazione è tenuta a pubblicare il
presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso,
nonché sulla homepage del sito istituzionale (ove sia possibile e
l’Affiliata abbia sito internet).
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione
di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione via
posta elettronica a tutti i soci e a tutti i tesserati, nonché collaboratori e
volontari. L’Associazione deve informare il tesserato o
eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti
cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e
dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché
fornire i moduli per formulare la segnalazione.
L’Associazione deve dare immediata
comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni ed al Safeguarding Office del CSEN APS raggiungibile
all’indirizzo mail salvaguardia@csen.it.
L’Associazione
deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative
finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri
diritti, obblighi e tutele.
L’Associazione deve prevedere adeguate misure
per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati
alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli
sportivi. L’Associazione deve prevedere un’adeguata
informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità
genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento
alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di
abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
L’Associazione deve dare comunicazione ai
tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i
soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di
safeguarding adottata dal CSEN APS.
Adottato il 19/07/2024
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